Informativa sulla procedura aziendale per la segnalazione di illeciti
Premessa normativa
Il whistleblowing è uno strumento attraverso il quale un soggetto dipendente e collaboratore di una organizzazione, pubblica o privata, ha la possibilità di segnalare a specifici individui, o organismi, una violazione, un reato o un illecito, commesso da altri soggetti appartenenti all’organizzazione.
A tal fine, il 26 novembre 2019 l’Unione Europea ha pubblicato la “EU Whistleblower Protection Directive”.
La Direttiva UE 1937/2019 ha previsto la protezione dei whistleblower (il “Segnalante”) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione.
In data 15.03.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”
In Italia, sino all’emanazione del Decreto Legislativo n. 24/2023, l’obbligo di istituire un sistema di whistleblowing che consentisse al segnalante di denunciare violazioni era previsto nel settore pubblico (introdotto dall’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012) e, nel settore privato (introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n.179 che ha integrato l’art.6 del D. Lgs.231/2001) esclusivamente per le società dotate di modello organizzativo ai sensi del D. Lgs.231/01 e per le società soggette al Testo Unico Bancario, al Testo Unico della Finanza, alla normativa antiriciclaggio e al codice delle assicurazioni private.
Con il Decreto Legislativo n. 24/2023 l’istituto del whistleblowing è stato esteso a tutti i soggetti pubblici, a soggetti del settore privato con una media di almeno 50 lavoratori nell’ultimo anno, a soggetti del settore privato con una media inferiore a 50 lavoratori nell’ultimo anno se operanti in determinati settori e a soggetti privati dotati di modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01, anche se con un numero di dipendenti al di sotto delle 50 unità.
Tale Decreto abroga espressamente le previsioni di cui all’art. 54−bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 6, commi 2−ter e 2−quater del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231 e modifica l’art. 6 comma 2−bis del d. lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
Il Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante; in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto.
Lo scopo del whistleblowing è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti. La gestione virtuosa del whistleblowing contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell’etica e della legalità all’interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.
La presente procedura adottata dalla Conglomerati Bituminosi S.r.l. è pertanto conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 e in linea con le indicazioni dell’ANAC contenute nelle Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025.
Il sistema di segnalazione di cui alla presente procedura è, altresì, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Definizioni
violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto;
informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno della Società con cui il segnalante intrattiene un rapporto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
divulgazione pubblica/divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
gestore del canale di segnalazione interna: il/i soggetto/i incaricati dalla Conglomerati Bituminosi S.r.l. con espressa nomina per la gestione delle segnalazioni;
segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero colui che ha effettuato una divulgazione pubblica aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l.;
segnalato: qualsiasi soggetto a cui sono riferiti o riferibili i fatti oggetto di una segnalazione;
facilitatore: una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l. e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
soggetti in rapporto con la Conglomerati Bituminosi: qualsiasi stakeholder della Società;
persona coinvolta o segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, in una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (segnalazione interna, esterna, denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
seguito: l‘azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
riscontro: comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
Il segnalante
Il segnalante (Whistleblower) è colui che, nell’interesse dell’integrità della Società con la quale ha un rapporto contrattuale, anche indiretto, o nei confronti della quale è comunque portatore di un interesse (stakeholder), segnala i fatti di cui all’articolo seguente, ovvero presenta in relazione ad essi una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
In particolare, sono segnalanti i seguenti soggetti:
- lavoratori subordinati della Società;
- lavoratori autonomi e i collaboratori della Società;
- lavoratori o i collaboratori dei fornitori della Società;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano state esercitate in via di mero fatto.
La segnalazione può essere effettuata:
- in costanza del rapporto di lavoro;
- anche se il rapporto di lavoro non è iniziato (quindi anche dai candidati);
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto.
Al soggetto che effettui una segnalazione avente ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un suo esclusivo personale interesse, attinenti cioè esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o professionali con i suoi referenti o superiori gerarchici ovvero, in generale, con la Società, non si applicano le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023, non rientrando dette segnalazioni nell’ambito di applicazione della presente procedura e del citato decreto.
Oggetto della segnalazione
L’oggetto della segnalazione è costituito dalle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l.
Esso non deve tuttavia essere necessariamente limitato a situazioni di rilevanza penale (es. reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001), ma può comprendere anche altri comportamenti illeciti e irregolarità.
In particolare possono formare oggetto di segnalazione:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 2), 3), 4) e 5);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, appalti pubblici; tutela dell’ambiente; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; protezione dei consumatori;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l. e consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità della Società.
Particolarmente rilevanti per la Società sono le segnalazioni riguardanti la violazione dei precetti contenuti nel codice etico comportamentale, dei protocolli comportamentali contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC231) adottati dalla Società, nonché delle norme interne attuative degli stessi (regolamenti, procedure, istruzioni operative, ordini di servizio, istruzioni impartite dai superiori gerarchici etc.).
Le condotte illecite segnalate, inoltre, possono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ma anche quelle di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento di altre attività svolte nell’ambito dell’organizzazione, o apprese nel corso del rapporto con l’organizzazione medesima, ovvero in modo casuale o occasionale.
Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall’individuazione di un soggetto responsabile.
In particolare, la segnalazione deve contenere:
- la descrizione del fatto e/o del comportamento segnalato;
- le circostanze di tempo e luogo;
- nei casi in cui ciò sia possibile, una stima dell’ammontare dell’eventuale danno economico provocato alla Società.
- il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione, anche se tale indicazione NON costituisce elemento indefettibile per la presa in carico della segnalazione;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate o attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.
La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamene ascritti. Laddove, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, il segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.
Non riceveranno invece le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, ovvero effettuate con colpa grave (senza l’utilizzo della diligenza minima nella valutazione di possibile fondatezza) o che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.), per le quali sono fatte salve le eventuali responsabilità.
Destinatario e gestore delle segnalazioni
Destinatario e gestore della segnalazione è l’Organismo di Vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, in quanto in possesso dei requisiti di:
- imparzialità (mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l’obiettività);
- indipendenza (autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un’analisi oggettiva e imparziale della segnalazione).
Chiunque altro riceva, anche per errore, una segnalazione di illecito è tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza, sempre garantendo la riservatezza di cui appresso.
La violazione di tale obbligo costituisce ipotesi di responsabilità, il cui profilo varia in base al ruolo ricoperto.
Segnalazione anonima
L’OdV ha l’obbligo di ricevere e gestire anche le segnalazioni anonime, a condizione che le stesse contengano:
- la descrizione del fatto e/o del comportamento segnalato;
- le circostanze di tempo e luogo;
L’indicazione del/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione costituisce un elemento importante per la gestione della segnalazione, ma NON è condizione indefettibile per la presa in carico della stessa.
Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la propria identità sarà automaticamente inserito tra i soggetti ai quali è garantita la riservatezza di cui appresso.
Obbligo di riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’OdV e tutti coloro che vengono o devono essere necessariamente coinvolti e informati in ordine alla segnalazione per esigenze istruttorie o in quanto soggetti competenti all’adozione di provvedimenti inerenti alla segnalazione medesima, ivi compresi quindi coloro ai quali la segnalazione è pervenuta erroneamente, sono soggetti all’obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti di cui all’art. 3 c. 5 del D.Lgs. n. 24/2023 (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l., colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l.), nonché sull’oggetto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata e su qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti di cui all’art. 3 c. 5 del D.Lgs. n. 24/2023, dal momento della ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, fino alla sua chiusura.
Al fine di garantire la riservatezza di cui sopra, l’OdV trasmette a questi ultimi unicamente le informazioni strettamente necessarie, ove possibile, prive di riferimenti identificativi del segnalante e del segnalato.
In ogni caso, l’identità del segnalante potrà essere comunicata a soggetti diversi dall’OdV, esclusivamente su espresso consenso di quest’ultimo.
La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte dell’OdV e dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione dà luogo a responsabilità, il cui profilo varia in base al ruolo ricoperto.
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023,
- nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto di cui all’art. 329 c.p.p;
- nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
L’odV adotta modalità di gestione e modalità e tempi di conservazione dei dati relativi alle segnalazioni, su supporto cartaceo e digitale, idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte (es. disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati etc.) e il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51).
Modalità di segnalazione interna
Le segnalazioni potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
Segnalazione verbale
La segnalazione potrà essere effettuata verbalmente all’OdV. Costui redigerà senza ritardo un apposito verbale contenente una dettagliata descrizione della segnalazione.
Segnalazione attraverso il servizio postale
Le segnalazioni potranno pervenire all’OdV mediante il servizio postale con busta chiusa presso lo Studio Legale Avv. Marcello Spissu, Viale Regina Margherita 45 09124 Cagliari, indirizzata “ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.” con la dicitura “NON APRIRE – RISERVATA PERSONALE”.
In tal caso, al fine di garantire la riservatezza ed evitare un uso non adeguato dei dati, la segnalazione deve essere contenuta in doppia busta di cui la prima con i dati identificativi del segnalante, salvo che non si intenda effettuare una segnalazione anonima; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta recante l’indirizzo e la specifica intestazione al Gestore interno della segnalazione.
Segnalazione tramite posta elettronica
Le segnalazioni potranno pervenire all’OdV mediante email da inviarsi al seguente indirizzo: odv.conglobit@gmail.com.
Segnalazione attraverso piattaforma informatica
Le segnalazioni potranno pervenire ai destinatari mediante la piattaforma raggiungibile tramite il seguente link: https://whistlesblow.it/c/conglomerati-bituminosi-societa-a-responsabilita-limitata/1
La piattaforma garantisce la riservatezza attraverso un sistema di cifratura che non consente ad alcuno, neppure al destinatario della segnalazione, di conoscere l’identità del segnalante.
Il segnalante, dopo essersi accreditato sulla piattaforma e aver compilato e inviato l’apposito modulo, riceve dal sistema un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.
Gestione delle segnalazioni
I compiti del gestore delle segnalazioni sono i seguenti:
- verificare che il sistema di gestione delle segnalazioni di violazioni sia concepito e dotato di risorse per assicurare una valutazione completa delle segnalazioni;
- garantire che le funzioni di indagine e protezione siano svolte secondo i requisiti di indipendenza;
- fornire indicazioni sul sistema di gestione delle segnalazioni e sulle problematiche relative alla segnalazione delle violazioni;
- riferire, su base pianificata, sull’andamento del sistema di gestione delle segnalazioni all’Organo amministrativo.
In particolare esso deve provvedere a:
- ricevere la segnalazione e rilasciare al segnalante dell’avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, in linea con i requisiti normativi;
- verificare preliminare dei i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna, definendo la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo della normativa;
- valutare l’ammissibilità come segnalazione whistleblowing in base alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti, nonché in base alle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- fornire supporto al coordinamento dell’istruttoria e all’accertamento della segnalazione attraverso verifiche, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. Tale attività potrà essere eseguita direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l’analisi della documentazione/informazioni ricevute oppure attraverso il coinvolgimento/audizione di altre strutture aziendali;
- coinvolgere eventualmente soggetti specializzati esterni (es. specialisti informatici, giuristi, etc.) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste. La necessità di coinvolgere figure specializzate esterne in funzione del tema specifico sarà segnalata dal Gestore delle segnalazioni al Titolare, per conseguente gestione.
Una volta completata l’attività di accertamento esso provvede a:
- archiviare la segnalazione: nel caso in cui, anche a seguito di acquisizione dei necessari elementi istruttori, risulti evidente e manifesta l’infondatezza dei fatti segnalati;
- Nel caso in cui, invece, anche a seguito di acquisizione dei necessari elementi istruttori, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, deve inoltrare la segnalazione al soggetto competente (es. Management aziendale, Direttore, ufficio legale o risorse umane) per i relativi seguiti, ovvero per l’adozione dei necessari provvedimenti, in base ai profili di responsabilità individuati (azioni correttive, attivazione di procedimenti disciplinari, denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile etc.). Si fa presente che al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti;
- fornire riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Qualora nel corso dell’istruttoria sia necessario acquisire elementi per cui sia necessario un differimento del termine di cui sopra, l’OdV deve dare tempestiva comunicazione al segnalante.
Canale di segnalazione esterna
Con Delibera n. 479/2025, l’ANAC ha emanato un regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e ha istituito un canale di segnalazione raggiungibile al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it.
Il canale di segnalazione esterna è attivabile:
- se il canale interno non è stato istituito, non è attivo o non è conforme alle disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto adeguato seguito (mancata o ritardata gestione);
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, in base a circostanze concrete:
- alla segnalazione interna non verrebbe dato adeguato seguito
- la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La divulgazione pubblica
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (rendere di pubblico dominio le informazioni oggetto della segnalazione tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), beneficiando delle tutele previste dallo stesso decreto:
- a seguito di una segnalazione interna, rimasta senza riscontro al segnalante entro i termini previsti dal Decreto, cui ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC rimasta anch’essa senza riscontro;
- a seguito di segnalazione diretta esterna all’ANAC rimasta senza riscontro;
- qualora sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto il segnalante ritenga che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ovvero qualora il segnalante ritenga che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che comunque non avrebbe seguito.
Tutela dei segnalanti
La Società vieta categoricamente qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei segnalanti (soggetti apicali con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, dipendenti, tirocinanti, collaboratori, consulenti, fornitori e loro dipendenti o collaboratori, destinatari o beneficiari dei servizi offerti, nonché stakeholder in genere).
Le tutele si applicano altresì ai seguenti soggetti:
- facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l. e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di cui il segnalante è titolare o detiene quote di partecipazione o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone o comunque nell’ambito di un rapporto con la Conglomerati Bituminosi S.r.l.
Per tutti i soggetti di cui sopra, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, nonché qualora le funzioni sopradescritte siano esercitate in via di mero fatto.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, il dipendente che abbia effettuato una segnalazione o abbia effettuato una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, non può essere sottoposto a:
- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o la mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- note di merito negative o le referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento lavorativo sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Nessuno dei soggetti tutelati può essere pertanto sottoposto a misure aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni lavorative o professionali, o comunque nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la Società.
L’adozione di tali misure si presume effettuata con intento ritorsivo e può essere comunicata all’ANAC per gli opportuni accertamenti e i conseguenti provvedimenti.
Alla Società spetta dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante, non sono ritorsive, essendo motivate da ragioni che prescindono dalla segnalazione e dalla stessa totalmente avulse.
Gli atti ritorsivi adottati dalla Società sono nulli.
Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.
La disposizione di cui al presente articolo si applica anche al segnalante anonimo, qualora costui sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.
Limitazioni alla responsabilità
Non è punibile chi, attraverso la propria segnalazione:
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso dal segreto professionale, forense o medico, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni che offendono la reputazione del segnalato quando:
- al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione è stata effettuata alle condizioni previste dal Decreto.
Resta impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell’art. 2043 del Codice civile.
In particolare, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero nell’ipotesi di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare.
È ugualmente fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.
Tutela del segnalato
La Società richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l’onore e la reputazione di ciascuno.
Il segnalato non può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.
Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.
I dati relativi ai soggetti segnalati sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.
Il segnalato può essere sentito, ovvero, su richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l’obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto segnalato (ad esempio richieste dell’Autorità giudiziaria o contabile).
Tutela dei dati personali e Informativa per il trattamento dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.
I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell’articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2−undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Viene predisposta una Informativa specifica per l’Interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
La conservazione della documentazione
La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore della segnalazione, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto, oppure mediante redazione di verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
Sanzioni
Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:
il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o “in mala fede”;
il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
i soggetti che attuano eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché i soggetti che attuano ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura;
il gestore della segnalazione interna nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante.
Comunicazione, formazione e sensibilizzazione
La Società intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della procedura a tutto il personale sulle finalità dell’istituto e sul suo utilizzo, sui relativi diritti e obblighi, sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo, nonché sui risultati che l’attuazione della norma ha prodotto.
Riferimenti normativi ed entrata in vigore
Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al contenuto del D.Lgs. n. 24/2023 e delle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.
La presente procedura, adottata, a seguito di comunicazione alle rappresentanze sindacali ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.Lgs. n. 24/2023, con decisione dell’Amministratore Unico, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito della Società.

